la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia
 
   1.  Il termine per l'adozione della proposta di piano territoriale
di coordinamento di cui all'art. 18 della legge regionale  23  aprile
1990, n. 24 e' prorogato di un anno e mezzo.
   2.  Le  norme  generali  di salvaguardia, di cui all'art. 20 della
legge  regionale  23  aprile  1990,  n.  24  "Istituzione  del  parco
regionale  di  cintura  metropolitana  'Parco  agricolo  Sud Milano'"
continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione  della  proposta  di
piano territoriale di cui all'art. 18 della medesima legge e comunque
per  non  oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore della presente
legge.