la seguente legge: Art. 1. Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia 1. Il termine per l'adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 18 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 24 e' prorogato di un anno e mezzo. 2. Le norme generali di salvaguardia, di cui all'art. 20 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 24 "Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana 'Parco agricolo Sud Milano'" continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale di cui all'art. 18 della medesima legge e comunque per non oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore della presente legge.